Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in  persona  del  vice
 presidente  sostituto della giunta provinciale pro-tempore dott. Otto
 Saurer (stante l'assenza del presidente), giusta deliberazione  della
 giunta  provinciale  n.  4457/93  del  9 agosto 1993, rappresentata e
 difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di  procura
 speciale   11  agosto  1993  (rogata  dall'avv.  Adolf  Auckenthaler,
 ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale, rep.  n.  16841),
 dagli  avvocati  professori  Roland  Riz e Sergio Panunzio, presso il
 qual'ultimo e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese  n.
 3,  contro  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente  del  Consiglio  in  carica,  per  la   dichiarazione   di
 incostituzionalita'  dell'art. 18, settimo comma, del d.l. 22 maggio
 1993, n. 155, recante  "Misure  urgenti  per  la  finanza  pubblica",
 convertito con legge 19 luglio 1993, n. 243.
                               F A T T O
    In  base  al  titolo  sesto  (art.  69  e  seguenti) dello statuto
 speciale  Trentino-Alto  Adige  d.P.R.  31  agosto  1972,   n.   670,
 modificato  ed  integrato  dalla  legge  30 novembre 1989, n. 386, la
 provincia autonoma di Bolzano e' dotata di autonomia finanziaria.  Ad
 essa  sono  attribuite quote fisse del gettito di determinate entrate
 tributarie dello Stato.
    Con la norma di attuazione n. 268/1992 (d.lgs. 16 marzo  1992,  n.
 268), sono stati fissati i principi e i criteri atti a determinare le
 quote  di  gettito  delle  singole  entrate  tributarie  ed  il  loro
 ammontare.
    L'art. 9 di tale decreto n. 268/1992, dispone in  particolare  che
 il  maggior gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre
 modificazioni dei tributi o da nuovi tributi e' riservato allo  Stato
 solo  quando  esso  e'  destinato  per legge alla copertura, ai sensi
 dell'art. 81 della Costituzione, di nuove o maggiori  spese  che  non
 rientrano nelle materie di competenza regionale o provinciale, ovvero
 di spese relative a calamita' naturali.
    Nonostante  tale chiara disposizione normativa, l'art. 18, settimo
 comma, della legge 19 luglio 1993,  n.  243  (Gazzetta  Ufficiale  21
 luglio 1993, n. 169) convertendo in legge il d.l. 22 maggio 1993, n.
 155,  recante  "misure  urgenti  per  la  finanza  pubblica", devolve
 esclusivamente all'erario  dello  Stato  tutte  le  maggiori  entrate
 derivanti dall'aumento di imposizioni fiscali ivi previste.
    L'art. 18, settimo comma, impugnato viola palesemente le norme del
 titolo   sesto  dello  statuto  speciale  Trentino-Alto  Adige  e  in
 particolare gli artt. 75 e 78 dello statuto stesso, nonche' la  norma
 di attuazione d.lgs. n. 268/1992.
    In sostanza l'esclusione della provincia autonoma di Bolzano dalle
 maggiori  entrate  tributarie  previste  dalla normativa impugnata e'
 incostituzionale e gravemente lesiva dell'autonomia  della  provincia
 autonoma di Bolzano, onde questa la impugna per il seguente motivo di
                             D I R I T T O
    Violazione  da  parte  dell'art.  18,  settimo comma, del d.l. 22
 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993,  n.  243,
 del titolo sesto dello statuto speciale Trentino-Alto Adige d.P.R. 31
 agosto  1972, n. 670, modificato ed integrato dalla legge 30 novembre
 1989, n. 386, ed in particolare degli artt. 75,  primo  comma,  78  e
 104,  primo  comma,  dello  statuto  stesso e delle relative norme di
 attuazione approvate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare
 degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9.
    1. - Il d.l. 22 maggio 1993, n.  155,  convertito  con  legge  19
 luglio  1993, n. 243, recante misure urgenti per la finanza pubblica,
 introduce aumenti ed inasprimenti  di  talune  imposte  e  contributi
 quali   l'imposta   di  registro,  l'Invim,  l'imposta  ipotecaria  e
 catastale,  l'imposta  sul  trasferimento  di  veicoli,  l'accisa sui
 prodotti petroliferi e gas metano, ed altro.
    2. - Di tutte queste imposte e tasse l'art. 75, primo comma, dello
 statuto speciale Trentino-Alto Adige riserva  una  quota  fissa  alle
 province   autonome  di  Bolzano  e  Trento,  disponendo  che:  "Sono
 attribuite  alle  province  le  seguenti  quote  del  gettito   delle
 sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi
 territori  provinciali:  a) i nove decimi delle imposte di registro e
 di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa; b)  i  nove
 decimi  delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati
 nei rispettivi territori; c) i nove decimi dell'imposta  sul  consumo
 dei  tabacchi  per  le vendite afferenti ai territori delle due prov-
 ince; d) i sette decimi dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  esclusa
 quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai
 sensi dell'art. 38- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e succes-
 sive  modificazioni;  e)  i  quattro  decimi  dell'imposta sul valore
 aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale,
 da ripartire nella proporzione del 53 per  cento  alla  provincia  di
 Bolzano e del 47 per cento alla provincia di Trento; f) i nove decimi
 del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da
 gas   per   autotrazione   e   sui  gas  petroliferi  liquefatti  per
 autotrazione erogati dagli  impianti  di  distribuzione  situati  nei
 territori  delle  due  province;  g)  i nove decimi di tutte le altre
 entrate tributarie erariali, dirette o  indirette,  comunque  denomi-
 nate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di
 spettanza regionale o di altri enti pubblici".
    3.  -  Anche  le  maggiorazioni  di aliquote e comunque il maggior
 gettito  derivante  da  modificazioni  dei  tributi,  devono   essere
 devolute  in  linea  di  principio  sempre  alle province autonome di
 Trento e Bolzano nella misura  stabilita  dallo  statuto,  salvo  che
 ricorra  l'eccezione prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 268/1992, che
 prevede: "Il maggior gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o
 da  altre  modificazioni   dei   tributi   disposti   successivamente
 all'entrata  in  vigore  del presente decreto, se destinato per legge
 alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove  o
 maggiori   spese  che  non  rientrano  nelle  materie  di  competenza
 regionale  o  provinciale,  ovvero  di  spese  relative  a  calamita'
 naturali,  e'  riservato  allo  Stato  in  occasione del saldo di cui
 all'art. 8, terzo comma".
    4. - Il settimo comma dell'art. 18 della legge impugnata  prevede,
 invece,   che:  "le  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono
 riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il  potenziamento
 di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio
 del  debito  pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle  linee di
 politica  economica  e  finanziaria  in  funzione  degli  impegni  di
 riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria".
    Tale  disposizione  e'  illegittima  ed incostituzionale in quanto
 essa  viola  il  criterio  di  ripartizione  fissato  dallo   statuto
 Trentino-Alto  Adige  (artt.  75  e  78)  e dalle norme di attuazione
 surrichiamate (artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 268/1992).
    5.  -  La  normativa  impugnata  contravviene  anche  al   dettato
 dell'art.   104   dello  statuto  Trentino-Alto  Adige,  che  prevede
 espressamente che le norme del titolo sesto possono essere modificate
 con legge ordinaria solamente su concorde  richiesta  del  Governo  e
 delle due province autonome.
    La  disposizione  impugnata,  invece,  attribuisce allo Stato, con
 legge ordinaria, le maggiori entrate tributarie ed  esclude  da  tali
 aumenti  le province autonome senza quel preventivo accordo che e' il
 presupposto costituzionale per ogni modifica delle norme  finanziarie
 surrichiamate.
    6.  -  In sostanza: ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 16 marzo 1992,
 n. 268, l'esclusione delle due province autonome dalle "maggiorazioni
 di aliquote o altre  modificazioni  dei  tributi"  sarebbe  possibile
 soltanto  se  le  maggiori  entrate fossero destinate "per legge alla
 copertura, ai sensi dell'art.  81  della  costituzione,  di  nuove  o
 maggiori   spese  che  non  rientrano  nelle  materie  di  competenza
 regionale  o  provinciale,  ovvero  di  spese  relative  a  calamita'
 naturali".
    La  legge  impugnata, invece, tenta di giustificare nelle premesse
 la maggiorazione dell'aliquota e le altre  modificazioni  di  tributi
 con "la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi in
 meteria  di  finanza pubblica al fine di far fronte al fabbisogno per
 il  corrente  anno,  anche  rispetto  agli  impegni  assunti  con  la
 Comunita'  europea"  e  poi  nell'art.  18, settimo comma, riserva le
 maggiori entrate all'erario dello Stato, affinche' lo stesso provveda
 "alla copertura degli oneri per  il  servizio  del  debito  pubblico,
 nonche'  alla  realizzazione  delle  linee  di  politica  economica e
 finanziaria in funzione degli impegni di  riequilibrio  del  bilancio
 assunti in sede comunitaria".
    E'  chiaro  che  il  concetto  "debito pubblico" riflette non solo
 quello dello Stato, ma anche quello delle province autonome.
    Parimenti  la  dizione  "realizzazione  delle  linee  di  politica
 economica  finanziaria  in funzione degli impegni di riequilibrio del
 bilancio assunti in sede comunitaria" riguarda non solo lo Stato e il
 suo bilancio, ma anche le province autonome e i loro bilanci.
    Altrettanto chiaro e' il fatto - ed e' questo  il  punto  centrale
 della  nostra  doglianza  -  che lo Stato avrebbe potuto escludere le
 province  autonome  dal  diritto  di   partecipare   pro-quota   alla
 maggiorazione  delle  aliquote e alle altre modificazioni dei tributi
 percetti nei rispettivi territori provinciali (art. 75 dello  statuto
 Trentino-Alto  Adige),  solo qualora esse fossero state destinate per
 legge alla copertura di nuovi o  maggiori  spese  che  non  rientrano
 nelle  materie  di competenza provinciale, ovvero di spese relative a
 calamita' naturali.
    Ma proprio queste due premesse -  per  espressa  ammissione  della
 legge impugnata - non ricorrono nella fattispecie.
    Le  maggiori  entrate  devono  quindi  essere ripartite cosi' come
 stabilito dagli artt. 75 e 78 dello statuto e dagli artt. 5, 6, 7,  8
 e  9 delle norme di attuazione sopra citate (d.lgs. 16 marzo 1992, n.
 268)  e  la   norma   impugnata   va   dichiarata   in   parte   qua,
 incostituzionale.