Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del vice presidente sostituto della giunta provinciale pro-tempore dott. Otto Saurer (stante l'assenza del presidente), giusta deliberazione della giunta provinciale n. 4457/93 del 9 agosto 1993, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 11 agosto 1993 (rogata dall'avv. Adolf Auckenthaler, ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale, rep. n. 16841), dagli avvocati professori Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 18, settimo comma, del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, recante "Misure urgenti per la finanza pubblica", convertito con legge 19 luglio 1993, n. 243. F A T T O In base al titolo sesto (art. 69 e seguenti) dello statuto speciale Trentino-Alto Adige d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, la provincia autonoma di Bolzano e' dotata di autonomia finanziaria. Ad essa sono attribuite quote fisse del gettito di determinate entrate tributarie dello Stato. Con la norma di attuazione n. 268/1992 (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268), sono stati fissati i principi e i criteri atti a determinare le quote di gettito delle singole entrate tributarie ed il loro ammontare. L'art. 9 di tale decreto n. 268/1992, dispone in particolare che il maggior gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni dei tributi o da nuovi tributi e' riservato allo Stato solo quando esso e' destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove o maggiori spese che non rientrano nelle materie di competenza regionale o provinciale, ovvero di spese relative a calamita' naturali. Nonostante tale chiara disposizione normativa, l'art. 18, settimo comma, della legge 19 luglio 1993, n. 243 (Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1993, n. 169) convertendo in legge il d.l. 22 maggio 1993, n. 155, recante "misure urgenti per la finanza pubblica", devolve esclusivamente all'erario dello Stato tutte le maggiori entrate derivanti dall'aumento di imposizioni fiscali ivi previste. L'art. 18, settimo comma, impugnato viola palesemente le norme del titolo sesto dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e in particolare gli artt. 75 e 78 dello statuto stesso, nonche' la norma di attuazione d.lgs. n. 268/1992. In sostanza l'esclusione della provincia autonoma di Bolzano dalle maggiori entrate tributarie previste dalla normativa impugnata e' incostituzionale e gravemente lesiva dell'autonomia della provincia autonoma di Bolzano, onde questa la impugna per il seguente motivo di D I R I T T O Violazione da parte dell'art. 18, settimo comma, del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, del titolo sesto dello statuto speciale Trentino-Alto Adige d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, ed in particolare degli artt. 75, primo comma, 78 e 104, primo comma, dello statuto stesso e delle relative norme di attuazione approvate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9. 1. - Il d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 243, recante misure urgenti per la finanza pubblica, introduce aumenti ed inasprimenti di talune imposte e contributi quali l'imposta di registro, l'Invim, l'imposta ipotecaria e catastale, l'imposta sul trasferimento di veicoli, l'accisa sui prodotti petroliferi e gas metano, ed altro. 2. - Di tutte queste imposte e tasse l'art. 75, primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige riserva una quota fissa alle province autonome di Bolzano e Trento, disponendo che: "Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa; b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori; c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due prov- ince; d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e succes- sive modificazioni; e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla provincia di Bolzano e del 47 per cento alla provincia di Trento; f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province; g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denomi- nate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici". 3. - Anche le maggiorazioni di aliquote e comunque il maggior gettito derivante da modificazioni dei tributi, devono essere devolute in linea di principio sempre alle province autonome di Trento e Bolzano nella misura stabilita dallo statuto, salvo che ricorra l'eccezione prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 268/1992, che prevede: "Il maggior gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni dei tributi disposti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove o maggiori spese che non rientrano nelle materie di competenza regionale o provinciale, ovvero di spese relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato in occasione del saldo di cui all'art. 8, terzo comma". 4. - Il settimo comma dell'art. 18 della legge impugnata prevede, invece, che: "le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria". Tale disposizione e' illegittima ed incostituzionale in quanto essa viola il criterio di ripartizione fissato dallo statuto Trentino-Alto Adige (artt. 75 e 78) e dalle norme di attuazione surrichiamate (artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 268/1992). 5. - La normativa impugnata contravviene anche al dettato dell'art. 104 dello statuto Trentino-Alto Adige, che prevede espressamente che le norme del titolo sesto possono essere modificate con legge ordinaria solamente su concorde richiesta del Governo e delle due province autonome. La disposizione impugnata, invece, attribuisce allo Stato, con legge ordinaria, le maggiori entrate tributarie ed esclude da tali aumenti le province autonome senza quel preventivo accordo che e' il presupposto costituzionale per ogni modifica delle norme finanziarie surrichiamate. 6. - In sostanza: ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, l'esclusione delle due province autonome dalle "maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi" sarebbe possibile soltanto se le maggiori entrate fossero destinate "per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della costituzione, di nuove o maggiori spese che non rientrano nelle materie di competenza regionale o provinciale, ovvero di spese relative a calamita' naturali". La legge impugnata, invece, tenta di giustificare nelle premesse la maggiorazione dell'aliquota e le altre modificazioni di tributi con "la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi in meteria di finanza pubblica al fine di far fronte al fabbisogno per il corrente anno, anche rispetto agli impegni assunti con la Comunita' europea" e poi nell'art. 18, settimo comma, riserva le maggiori entrate all'erario dello Stato, affinche' lo stesso provveda "alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria". E' chiaro che il concetto "debito pubblico" riflette non solo quello dello Stato, ma anche quello delle province autonome. Parimenti la dizione "realizzazione delle linee di politica economica finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria" riguarda non solo lo Stato e il suo bilancio, ma anche le province autonome e i loro bilanci. Altrettanto chiaro e' il fatto - ed e' questo il punto centrale della nostra doglianza - che lo Stato avrebbe potuto escludere le province autonome dal diritto di partecipare pro-quota alla maggiorazione delle aliquote e alle altre modificazioni dei tributi percetti nei rispettivi territori provinciali (art. 75 dello statuto Trentino-Alto Adige), solo qualora esse fossero state destinate per legge alla copertura di nuovi o maggiori spese che non rientrano nelle materie di competenza provinciale, ovvero di spese relative a calamita' naturali. Ma proprio queste due premesse - per espressa ammissione della legge impugnata - non ricorrono nella fattispecie. Le maggiori entrate devono quindi essere ripartite cosi' come stabilito dagli artt. 75 e 78 dello statuto e dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 delle norme di attuazione sopra citate (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268) e la norma impugnata va dichiarata in parte qua, incostituzionale.